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TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013.


Rif. STATUTO del CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.


Assemblea

Art. 13
(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Assemblea:

a) la convocazione compete al Sindaco più anziano d’età fra i Comuni consorziati ed in caso di sua assenza o impedimento dal Sindaco del Comune con quota maggiore all’interno del Consorzio;

b) la Presidenza dell’Assemblea spetta al Sindaco più anziano d’età fra i Comuni presenti all’apertura della seduta dell’Assemblea;

Art. 14

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno, o con le modalità previste dall’art. 13 comma 3.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del piano programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 18

(Funzioni)

Il Consiglio di Ammistrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art.20

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di cinque anni, dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenticon potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 21

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano incarica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per ilcompimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicarespecificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade,tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del

Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza, il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predece.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidenti fino a due Consiglieri di amministrazione, che lo sostituiscono in caso di propria assenza o impedimento. Il Presidente individua fra i Vice presidenti quello che svolgerà funzioni vicarie. Qualora siano assenti, o impediti, anche i Vice Presidenti, lo sostituisce il Consigliere più anziano di età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Art. 24
(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.
Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.


Documenti allegati:
Informativa dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 del 2000

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